Le strutture ricettive nella Repubblica di San Marino

Le norme che regolano l’attività delle strutture ricettive nel territorio della Repubblica di San Marino sono le seguenti:

Legge 22/2006 – Legge Quadro sul Turismo
Regolamento 3/2010 – Regolamento di attuazione delle imprese ricettive di cui ai titoli II e III della legge n.22/2006 “Legge Quadro sul Turismo”
Regolamento 12/2010 – Modifiche al Regolamento 8 giugno 2010 n. 3
Legge 27 gennaio 2006 n.23 Norme generali per l’esercizio del turismo rurale
Decreto Delegato 22 settembre 2009 n.132 Ratifica Decreto Delegato 21 luglio 2009 n. 99 – Regolamento applicativo di cui all’articolo 19 della Legge 27 gennaio 2006 n. 23 – Norme generali per l’esercizio del turismo rurale
Regolamento 19 agosto 2020 n.6 - Modifiche al regolamento 8 giugno 2010 n. 3 “Regolamento di attuazione sulle imprese di cui ai titoli II e III della Legge n. 22/2006 - Legge Quadro sul Turismo
Regolamento 9 maggio 2022 n.7 - Modifiche al Regolamento 8 giugno 2010 n. 3 “Regolamento di attuazione sulle Imprese Ricettive di cui ai titoli II e III della Legge n. 22/2006 - Legge Quadro sul Turismo"
Decreto Delegato 30 maggio 2022 n.83 - Disposizioni per la gestione dell'imposta di soggiorno
Legge 24 giugno 2022 n.94 - Art.28 - Modifica al comma 3 dell'articolo 1 del Decreto 30 maggio 2022 n.83 - Disposizioni per la gestione dell'imposta di soggiorno
Regolamento 19  luglio 2022 n.11- Modifiche al regolamento 8 giugno 2010 n. 3 “Regolamento di attuazione sulle imprese di cui ai titoli II e III della Legge n. 22/2006 - Legge Quadro sul Turismo 
Decreto Delegato 25 agosto 2023 n.121 - Modifica all'articolo 19 della Legge 27 gennaio 2006 n.22 - Legge Quadro sul Turismo della Repubblica di San Marino - "Bed&Breakfast" e disciplina attuativa

Tali norme definiscono le tipologie di strutture ricettive: albergo , albergo residenziale , affittacamere o locanda , ostello , strutture ricettive all'aria aperta , case e appartamenti per soggiorno turistico , bed&breakfast , casa religiosa di ospitalità , turismo rurale .

Albergo

Principali caratteristiche:
Sono alberghi gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative residenziali (alloggi con punti cottura e servizi connessi), in misura percentuale non superiore al 20% della complessiva capacità ricettiva della struttura.
L'esercizio dell’attività è subordinato al rilascio di una licenza
La classificazione a stelle (da 1 a 5) è requisito essenziale per il rilascio della licenza
Numero di camere: non inferiore a 7 (ad eccezione di edifici di particolare valore storico monumentale situati in centri storici)

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Albergo residenziale

Principali caratteristiche:
Sono residenze turistico-alberghiere gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, quotidiana pulizia e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate, per non meno dell’80% delle camere, di servizio autonomo di cucina ed eventuale offerta di servizi centralizzati. Nelle residenze turistico - alberghiere è consentita la presenza di camere e suite, in misura percentuale non superiore al 20% della complessiva capacità ricettiva della struttura.
L'esercizio dell’attività è subordinato al rilascio di una licenza
La classificazione a stelle (da 1 a 5) è requisito essenziale per il rilascio della licenza.
Numero di camere: non inferiore a 7 (ad eccezione di edifici di particolare valore storico monumentale situati in centri storici)

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Affittacamera o locanda

Principali caratteristiche:
Sono esercizi di affittacamere le strutture che comprendono fino a sette camere, ubicate in non più di tre appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, nelle quali si forniscono alloggio ed eventuali servizi complementari, e - limitatamente alle persone alloggiate - alimenti e bevande.
L'esercizio dell’attività è subordinato al rilascio di una licenza.
Gli affittacamere possono fornire alloggio per un numero di notti variabili. 
L’attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare rispetto ad un esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare e gestore in una struttura immobiliare unitaria o in struttura separata nelle immediate vicinanze. In tal caso l’esercizio può assumere la specificazione tipologica di “locanda”.

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Ostello

Principali caratteristiche:
Sono Ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento del pubblico, in particolare di giovani e di eventuali accompagnatori di gruppi di giovani.
L'esercizio dell’attività è subordinato al rilascio di una licenza.

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Struttura ricettiva all’aria aperta

Principali caratteristiche:
Sono strutture ricettive all'aria aperta i villaggi turistici ed i campeggi.
L'esercizio dell’attività è subordinato al rilascio di una licenza.

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Case e appartamenti per soggiorno turistico

a) in forma imprenditoriale
Principali caratteristiche:
Sono case e/o appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati, dotate di servizi igienici, con o senza cucina autonoma, e gestite unitariamente in forma imprenditoriale per locazione a ospiti non residenti in Repubblica senza offerta di servizi centralizzati, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi. Si considera attività ricettiva svolta mediante gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale e organizzata di tre o più case o appartamenti ad uso turistico, di lavoro, affari, studio e simili.
I gestori di case e/o appartamenti per vacanze non possono fornire alloggio per un periodo inferiore alle tre notti.
L'esercizio dell’attività è subordinato al rilascio di una licenza.

b) in forma non imprenditoriale
Principali caratteristiche:
Coloro che intendono dare alloggio in case e appartamenti per vacanze per periodi fino a trenta giorni nell'arco dello stesso anno, in forma non imprenditoriale, devono darne contestuale comunicazione annuale all'Ufficio del Turismo, precisando l'ubicazione e le caratteristiche abitative dell'alloggio locato.  Si considera attività ricettiva svolta mediante gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione organizzata di tre o più case o appartamenti ad uso turistico, di lavoro, affari, studio e simili.
L'esercizio dell’attività non è subordinato al rilascio di una licenza.
I gestori di case e/o appartamenti per vacanze non possono fornire alloggio per un periodo inferiore alle tre notti.

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Bed&Breakfast

Nella Repubblica di San Marino sono riconosciuti due tipologie di Bed&Breakfast: a carattere familiare e imprenditoriale.

B&B familiare:
Offre servizio di alloggio e fornisce la prima colazione in non più di 4 camere e per un massimo di 12 posti letto con carattere saltuario o in determinati periodi dell’anno. 
L’esercizio di tale attività comporta l’obbligo di residenza e dimora del titolare nella casa adibita all’attività durante il periodo in cui si effettua il servizio; è subordinato alla denuncia di inizio attività e non è soggetto al rilascio di licenza. 

B&B imprenditoriale:
Offre servizio di alloggio e fornisce la prima colazione in non più di 6 camere e per un massimo di 18 posti letto in modo continuativo e professionale (non sono previsti limiti di apertura).  
L’esercizio di tale attività non comporta l’obbligo di residenza da parte dell’esercente all’interno della struttura adibita ed è subordinato al rilascio di licenza. 

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Casa religiosa di ospitalità

Principali caratteristiche:
Sono case religiose di ospitalità le strutture ricettive di proprietà di enti ecclesiastici, caratterizzate da finalità religiose, che offrono ospitalità a pagamento a chiunque lo richieda nel rispetto del carattere religioso dell'ospitalità stessa e con accettazione delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni di servizio.
L'esercizio dell’attività non è subordinato al rilascio di una licenza.

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Turismo Rurale

Principali caratteristiche:
Costituiscono attività ricettive di turismo rurale le strutture localizzate in fabbricati rurali, secondo quanto previsto dalla normativa sulle attività del turismo rurale:
Legge 23/2006, Decreto Delegato 132/2009 .
Per informazioni e per iscriversi all'Albo degli Operatori del Turismo Rurale contattare l'Ufficio Risorse Ambientali ed Agricole.

Per ulteriori approfondimenti sulle strutture ricettive è possibile concordare un appuntamento scrivendo a marketing.turismo@pa.sm
Ufficio del Turismo - Settore Marketing e Comunicazione